CRONACA
Giudice di Pace: Annullata sanzione amministrativa 'anti Covid' a commerciante ambulante di Pezze di Greco
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del presidente del Circolo 'ConTiamo Brindisi', Donato Vinci

Fasano - Accolto il ricorso per l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata il 31 marzo 2020 ad un noto commerciante ambulante di frutta e verdura, per aver violato le disposizioni contenute nel dpcm del 22.03.2020 che, secondo gli agenti del Comando di Polizia Locale di Fasano, impedivano la vendita itinerante dei prodotti alimentari.
Il Giudice di Pace di Brindisi, con sentenza del 24 marzo 2021, nr.390/2021, ha accolto l'opposizione proposta contro l'Ordinanza Ingiunzione Prefettiza che imponeva al Cardone Leonardo, questo il ricorrente, il pagamento della somma di 416 €uro, quale sanzione pecuniaria “Per aver violato le disposizioni anti contagio Covid esercitando la vendita itinerante in violazione dell'art.4 del D.L. 19/2020, in relazione all'art.1 c lett.a) del dpcm del 22.03.2020”.
Eccepiva l'opponente, in udienza rappresentato dal Dott.Donato Vinci, che l'attività da lui esercitata non rientrava tra quelle oggetto di chiusura, ma tra quelle ampiamente autorizzate.
L'Ill.mo Giudice di Pace adito, in persona dell'avv.Francesca Vilei, ha ritenuto fondata l'opposizione poiché:
- “La tesi del ricorrente trova riscontro nella previsione dell'art.1 lett.f del dpcm del 22 marzo 2020 che recita: - é sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza –“;
- “In ogni caso può ritenersi sussistente, nella fattispecie, l'esimente prevista dall'art.3 Legge 689/1981, in base alla quale: - nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa -“.
Al Cardone è stato riconosciuto di aver agito in buona fede, ovvero convinto della liceità della sua condotta, come si ricava dalle circostanze dedotte nel ricorso al Prefetto e non contestate dall'Ente convenuto, da cui si desume che egli, dopo l'entrata in vigore del dpcm dell'11.03.2020, ha esercitato pubblicamente nella frazione di Pezze di Greco, senza alcuna contestazione da parte dell'Autorità, e che ha anche chiesto al Comune di Fasano, con E-mail del 17 marzo, se sussistevano limitazioni alla sua attività, ma non seguiva tempestiva risposta.
In udienza Leonardo Cardone è stato difeso dal Dott.Donato Vinci (Presidente Associazione “Contiamo”), a norma dell'art.317 del codice di procedura civile che consente ad un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, non necessariamente avvocato, nelle cause per un valore non superiore a 1.100 €uro.
Il dott.Donato Vinci spiega di aver fondato il ricorso oltre che sul riconoscimento della buona fede del Cardone anche e soprattutto sull'insussistenza della violazione contestata, poiché la norma che autorizzava la vendita ambulante di prodotti alimentari, sia in mercati che in forma itinerante (al di là del codice ateco – 47,8 - identico per entrambe le attività) era dapprima contenuta nell'art.1 comma 1 del dpcm dell'11 marzo 2020 (“Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari”) e poi reiterata nel dpcm del 22 marzo 2020 (art.1 co.1 lettera “f” sopra richiamato), concludendo che dette norme sono state assai mal scritte, ma ancor peggio interpretate.
di Redazione
28/05/2021 alle 05:40:37
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